Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 08/10/1931 n. 1572

Art. 18. Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare. I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'art. 16 del presente testo unico, come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui. Non si attribuirà alcuna rendita

a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864 n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2/a alinea n. 5, del detto articolo;

b) alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865, al- legato f

c) alla superficie occupata da canali maestri per la condotta delle acque. All'area occupata dalle strade ferrate e dalle tramvie in sede propria, colle rispettive dipendenze del piano stradale, sarà applicata una tariffa unica per ogni comune eguale alla tariffa media del comune medesimo.

Art. 19. Presso il ministero delle finanze è istituito un ufficio generale del catasto, tecnico ed amministrativo, al qualeappartiene la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

Art. 20. Le operazioni di misura, che potranno anche essere appaltate, saranno compiute dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici osservando le disposizioni del presente testo unico. Le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento dei terreni saranno eseguite a cura dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici col concorso delle commissioni censuarie comunali.

Art. 21. Saranno istituite commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale.

Art. 22. La commissione censuaria centrale è composta di dodici membri effettivi e di tre supplenti, nominati dal ministro per le finanze. La commissione risiede presso il ministero delle finanze ed è presieduta dal ministro o dal vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi. Il direttore generale del catasto, o in caso di assenza un funzionario da lui designato, ha facoltà di intervenire alle sedute della commissione e di prendere parte alle discussioni senza diritto di voto. L'ufficio di membro della commissione centrale è gratuito. Spettano soltanto ai membri della commissione che non risiedono a roma, le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura che sarà stabilita dal ministro. Le indennità stesse di viaggio e di soggiorno spettano a tutti i commissari per ogni giorno di permanenza fuori di roma per incarichi speciali dipendenti dal compito affidato alla commissione.

Art. 23. La commissione censuaria centrale, giusta le norme stabilite per la pubblicazione delle tariffe d'estimo e dei dati catastali, e per la trattazione dei relativi reclami, decide

a) sui reclami e sulle osservazioni e proposte dell'ufficio generale del catasto intorno alla qualificazione, alla classificazione ed alle tariffe e stabilisce le tariffe stesse per tutti i comuni del regno

b) sui reclami dell'amministrazione catastale e delle commissioni provinciali, ed anche delle minoranze di queste per erroneità di criteri seguiti in singoli comuni o in determinate zone nella esecuzione del classamento

c) sui reclami dei possessori ed enti interessati, delle commissioni censuarie e dell'amministrazione catastale, per violazione di legge e per questioni di massima. È in facoltà della commissione centrale anche il decidere sul merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione fra diverse commissioni provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa commissione centrale. La commissione centrale inoltre, sopra richiesta del ministro e dell'ufficio generale del catasto, dà parere

a) sui metodi di rilevamento e sui limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari

b) sulle scale da adottarsi nella costruzione della mappe

c) sulle istruzioni da darsi circa i criteri e i procedimenti che si debbono seguire nelle operazioni di qualificazione, di classificazione e di classamento e nella formazione delle tariffe

d) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione ed alla pubblicazione del catasto

e) sulle norme da prescriversi per la conservazione del nuovo catasto e degli atti relativi, e per la determinazione dei suoi effetti giuridici

f) sulle richieste delle provincie per l'acceleramento delle operazioni catastali, sul tempo in cui possono essere compiute, sui preventivi delle spese al- l'uopo necessarie, e sui reclami delle provincie a catasto accelerato contro gli aumenti di spesa e di tempo per il compimento delle operazioni

g) sopra qualsiasi altra questione concernente la formazione e la conservazione del catasto, e sopra ogni altro affare tecnico od amministrativo sul quale il ministro o il direttore generale credessero opportuno di interpellarla. Spetta alla commissione centrale fissare un termine perentorio alle commissioni censuarie provinciali quando queste non provvedono sollecitamente all'esame dei reclami concernenti i dati catastali risultanti dal classamento ed all'esame delle tariffe e dei relativi reclami. Infine la commissione centrale compie tutti gli altri incarichi che il ministro creda di affidarle in rapporto alle operazioni catastali di qualsiasi genere.

Art. 24. Il presidente della commissione, e per esso il vice-presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti, dirige i lavori, firma la corrispondenza, presiede la adunanze e cura la esecuzione delle deliberazioni della commissione stessa in quanto a lei spetta.

Art. 25. Non possono far parte contemporaneamente della commissione centrale ascendenti e discendenti, suocero e genero e più fratelli. I membri della commissione centrale non possono appartenere ad alcuna altra commissione censuaria. Se chiamati a far parte di altre commissioni hanno diritto di scelta, e debbono informarne la presidenza della centrale dichiarando per quale commissione intendono optare. I periti catastali non possono far parte della commissione centrale.

Art. 26. I commissari durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. La presidenza comunica al ministero delle finanze le vacanze che si verificano nella commissione per cessazione, per dimissione o per morte, e provoca la nomina dei nuovi commissari.

Art. 27. La commissione censuaria centrale non può deliberare se non sono presenti sei membri effettivi o supplenti, oltre il presidente od il vice-presidente. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità si astiene il più giovane dei commissari, che non sia relatore. I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze, sia per tenersi in corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la commissione nei suoi lavori. Essi votano in assenza di qualunque fra i commissari effettivi, anche quando i commissari effettivi presenti siano più di sei. I membri della commissione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero e genero; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle. Possono però assistere o prendere parte alle discussioni che vi si riferiscono ma non possono esserne relatori. Di tutte le adunanze della commissione centrale saranno compilati i processi verbali.

Art. 28. Alla dipendenza della presidenza della commissione sono posti il collegio dei periti catastali e la segreteria. Il collegio dei periti è composto di un ingegnere capo, con le funzioni di capo del collegio, e di quel numero di tecnici che potrà essere richiesto dalle esigenze del servizio. La segreteria è composta di uno o più segretari. All'uno ed all'altra è aggregato il personale d'ordine necessario. I funzionari componenti il collegio dei periti e la segreteria vengono destinati a tale ufficio e ne vengono esonerati con decreto ministeriale, sentito il direttore generale del catasto ed il vice-presidente della commissione. È fatto assoluto divieto al collegio dei periti ed alla segreteria di comunicare, senza esplicitoconsenso della presidenza, qualunque atto, documento o decisione della commissione, a chi non faccia parte della commissione medesima.

Art. 29. I locali, mobili, oggetti di cancelleria, stampati e quanto occorra per la commissione e la segreteria, sono provveduti, sopra richiesta della presidenza, dall'ufficio generale del catasto.

Art. 30. La commissione censuaria centrale corrisponde direttamente tanto con l'ufficio generale del catasto, quanto con gli uffici esterni del catasto, con le commissioni provinciali e comunali, e con qualunque altra autorità od ufficio. Però le decisioni definitive della commissione sono sempre comunicate pel tramite dell'ufficio generale del catasto. Si comunicano anche all'ufficio generale medesimo le decisioni di massima prese dalla commissione centrale, in qualunque stadio dei suoi lavori.

Art. 31. I delegati della commissione censuaria centrale, per avere accesso alle private proprietà nell'adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato rilasciato dal presidente, o dal vice-presidente della commissione medesima.

Art. 32. Le note delle competenze ai commissari per l'intervento alle adunanze e le tabelle delle indennità dovute ai commissari stessi, e al personale della segreteria per le missioni, sono approvate dal vice-presidente, liquidate dalla segreteria e trasmesse alla direzione generale del catasto per le disposizioni di pagamento.

Art. 33. I componenti le commissioni comunali saranno nominati uno dal ministro per le finanze per il comune di roma e dal prefetto della provincia per altri comuni, e gli altri per metà del governatore per il comune di roma e dal podestà per gli altri comuni, e per l'altra metà dai maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, in numero di: 80 nei comuni che hanno popolazione superiore a 250.000 abitanti; 60 nei comuni che hanno popolazione eccedente i 60.000 abitanti; 40 in quelli in cui la popolazione supera i 30.000 abitanti; 30 nei comuni la cui popolazione supera i 10.000 abitanti; 20 in quelli che superano i 3000 abitanti; 15 negli altri. La commissione elegge nel suo seno il proprio presidente. Le commissioni provinciali saranno composte di un presidente nominato dal ministro per le finanze, e di commissari nominati per una metà dallo stesso ministro, e per l'altra dal rettorato della provincia. Il numero dei componenti queste commissioni sarà determinato nel regolamento.

Art. 34. Salvo i casi di esenzione che saranno stabiliti dal regolamento, l'ufficio di membro delle commissioni censuarie comunali e provinciali è obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

Art. 35. Nel caso di mancanza delle nomine demandate alle autorità comunali e provinciali nell'art. 33 del presente testo unico, sarà provveduto rispettivamente dal prefetto o dal ministro per le finanze.

Art. 36. I prospetti delle qualità, classi e tariffe, completati o formati di nuovo ai sensi dell'art. 13 del presente testo unico, saranno sottoposti all'esame delle commissioni censuarie, e poi resi definitivi con la procedura seguente. L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, non appena ultimate le operazioni per la circoscrizione per la quale si sarà stabilito di attuare il catasto a mente dell'art. 51 del presente testo unico, comunicherà a ciascuna commissione censuaria comunale i risultati ottenuti pel suo comune, i quali saranno resi ostensibili ai possessori di terreni per 30 giorni consecutivi. La commissione entro 60 giorni dalla comunicazione avrà facoltà di reclamare alla commissione censuaria centrale contro i risultati predetti tanto in via assoluta quanto in via comparativa. La commissione censuaria centrale, sentite le commissioni censuarie provinciali, che dovranno pronunciarsi entro un mese della completa comunicazione dei reclami della circoscrizione per la quale si sarà stabilito di attuare il catasto, nonché l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, deciderà inappellabilmente sui reclami e stabilirà in via definitiva la nuove tariffe comune per comune.

 

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